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Vertenza seggiovie, il Consiglio di Stato respinge ricorso di Giannoni

07.02.2018, La sentenza (Ultim’ora)

Nelle prossime settimane (di norma da 30 a 90 giorni dal dispositivo) verranno pubblicate anche le motivazioni della sentenza.

Consiglio-di-SstatoIl dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato N. 808-2018 respinge il ricorso della società Giannoni, riconoscendo di fatto le ragioni del Comune di Bagnoli Irpino. Il dispositivo della sentenza così recita:

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’ appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna l’appellante società Ing. Giannoni s.a.s a rifondere al Comune di Bagnoli Iprino le spese di causa, liquidate in euro 4.000,00 oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

_____________

LA SENTENZA

Bagnoli-Seggiovie-Sentenza-Consiglio-di-Stato________________

DAL SITO

wwww.giustizia-amministrativa.it

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8223 del 2009, proposto da:
Società Ing. Marzio Giannoni s.a.s., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Sergio Perongini, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Paisiello 55;

contro

Comune di Bagnoli Irpino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Piazza, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, piazza di San Bernardo 101;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO, SEZIONE II, n. 2009/2008, resa tra le parti, concernente una disdetta dalla concessione di suolo pubblico per la realizzazione e gestione di una struttura turistica

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagnoli Irpino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2018 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Scoca e Abbinente, su delega di Piazza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società Ing. Marzio Giannoni s.a.s. propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso contro la delibera della giunta del Comune di Bagnoli Irpino (n. 56 del 29 aprile 2002) di presa d’atto dell’intervenuta scadenza della convenzione stipulata in data 5 maggio 1973 con cui alla dante causa della società ricorrente, Ing. Franco Giannoni s.a.s., era stato assegnato una porzione di suolo sul Laceno, per la realizzazione di un complesso turistico invernale ed estivo, per la durata di ventinove anni, rinnovabili per un ulteriore periodo di uguale durata (alla convenzione era poi seguita la stipula di altra convenzione, in data 13 dicembre 1976, avente ad oggetto la cessione di terreno e la costituzione di servitù).

2. Il giudice di primo grado ha fondato la dichiarazione di inammissibilità sulla natura «meramente consequenziale» o «meramente dichiarativa» della delibera impugnata rispetto alle note del sindaco del Comune resistente (5 settembre 2000, prot. n. 7492, e 29 aprile 2002, prot. n. 3115), non impugnate, con cui l’amministrazione aveva manifestato alla società «di non procedere alla rinnovazione della ritenendo di “fissare improrogabilmente la scadenza alla data del 4 maggio 2002”».

3. Il Tribunale amministrativo ha inoltre escluso che in senso contrario potesse avere rilievo l’asserita volontà del Comune di sanare attraverso una delibera di giunta «l’eventuale incompetenza» del sindaco che aveva emesso le due note precedenti. Ciò sulla base della considerazione che tale supposta illegittimità («incompetenza relativa e non assoluta») avrebbe comunque dovuto essere dedotta come motivo di impugnazione delle note sindacali stesse.

4. Nel chiedere la riforma della sentenza di primo grado, la società Ing. Marzio Giannoni censura la statuizione di inammissibilità del proprio ricorso e ripropone le censure di violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per mancata comunicazione di avvio del procedimento, e carenza di istruttoria e motivazione della delibera giuntale impugnata.

5. Il Comune di Bagnoli Irpino si è costituito in resistenza.

DIRITTO

1. L’appellante società Ing. Marzio Giannoni sostiene che il Tribunale amministrativo avrebbe errato nel ritenere che la delibera di giunta impugnata costituisca un «atto meramente confermativo» rispetto alle precedenti note sindacali. Secondo la Ing. Marzio Giannoni la delibera di giunta è stata invece emanata una volta che l’amministrazione comunale si è resa conto che tali note erano state emanate da un organo incompetente. Il provvedimento impugnato – soggiunge l’appellante – scaturirebbe dunque dalla volontà del Comune di Bagnoli Irpino di «riadottare l’atto» e non sarebbe stata emanata «se avesse ritenuto sufficiente e legittima la precedente lettera del Sindaco».

2. Il motivo è inammissibile e in ogni caso infondato.

3. Come infatti esposto nella parte “in fatto”, il Tribunale amministrativo ha escluso in modo espresso che l’asserita incompetenza del sindaco a disdettare la convenzione alla prima scadenza dei ventinove anni di durata previsti potesse ostare alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro la successiva delibera giuntale di presa d’atto. Ciò sul presupposto che un simile vizio è qualificabile come incompetenza relativa, tale da comportare dunque l’annullabilità dell’atto, mediante la tempestiva proposizione della domanda di annullamento.

4. Su tale espressa statuizione non vi è da parte dell’appellante una critica specifica, rispettosa dell’onere di specificità dei motivi d’appello sancito dall’art. 342 cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis; ora art. 101, comma 1, cod. proc. amm.), e cioè una censura in grado di fare emergere possibili errori logico – giuridici della sentenza impugnata, idonei a devolvere al giudice d’appello la cognizione sul punto controverso (in questi termini, con riguardo al regime previgente al codice del processo amministrativo, cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 3 giugno 2010, n. 11). La società ing. Marzio Giannoni si è invece limitata a dedurre quanto già dal giudice di primo grado ritenuto inidoneo a superare la ragione di inammissibilità del ricorso da quest’ultimo ravvisata.

5. Peraltro il motivo è inammissibile per carenza di critiche specifiche anche sotto un distinto profilo.

Infatti, il Tribunale amministrativo non ha affermato che la delibera di giunta impugnata costituisce un atto di mera conferma rispetto alle precedenti note sindacali, ma ha qualificato tale determinazione come «meramente consequenziale» o «meramente dichiarativa» rispetto alle medesime note. Come al riguardo deduce anche il Comune di Bagnoli Irpino, la dichiarazione di inammissibilità qui censurata non si fonda sulla natura di conferma propria o impropria dell’atto di giunta municipale, ma sul riscontro che lo stesso non ha carattere provvedimentale ed è dunque inidoneo a ledere la sfera giuridica della società.

6. Nell’attribuire una simile qualificazione il giudice di primo grado ha colto un profilo insuperabile rispetto alla diversa ricostruzione offerta dalla società Ing. Marzio Giannoni, ulteriormente riproposta e sviluppata in memoria conclusionale, che rende comunque infondate nel merito le censure che la stessa appellante rivolge alla statuizione di inammissibilità contenuta nella sentenza del Tribunale amministrativo di Salerno.

La delibera impugnata si limita infatti ad una presa d’atto delle precedenti note sindacali. Così è in particolare formulato il dispositivo dell’atto di giunta ed anche nel preambolo, richiamate le medesime note e la convenzione con la società, si afferma la necessità di «di dover prendere atto» della disdetta già comunicata.

7. Dalla complessiva lettura della delibera non è dunque configurabile alcuna una nuova istruttoria sull’affare, come invece pretende l’appellante.

8. Del pari, null’altro che un’ipotesi non suffragata elementi di prova è l’assunto della Ing. Marzio Giannoni secondo cui tale delibera sarebbe stata adottata per sanare l’invalidità per incompetenza degli atti adottati precedentemente dal sindaco del Comune di Bagnoli Irpino.

9. La sentenza di primo grado deve essere confermata anche laddove il Tribunale ha ritenuto che la volontà di non rinnovare la convenzione fosse stata espressa in modo «non equivoco» con le note del sindaco.

Ed infatti: nella nota del 5 settembre 2000, prot. n. 7492, viene comunicato alla società Ing. Marzio Giannoni che Comune di «non intende rinnovare il termine ventinovennale» previsto dall’art. 3 della convenzione del 5 maggio 1973 e che pertanto, escluso il rinnovo, la relativa scadenza viene «improrogabilmente» fissata alla data del 4 maggio 2002; nella successiva nota del 29 aprile 2002, prot. n. 3115, si ribadisce, in riscontro ad una richiesta della società odierna appellante, «che la durata della convenzione (…) ha come termine ventinove anni», e che la precedente nota del 5 settembre 2000, «era ed è da intendersi quale disdetta».

10. A quanto finora rilevato va soggiunto che l’art. 3 della convenzione del 5 maggio 1973 prevede una durata di «ventinove anni (…) automaticamente rinnovabili alla scadenza con uguale periodo». Ciò vuol dire che se per il rinnovo per un ulteriore periodo di ventinove anni non era necessaria alcuna manifestazione di volontà da parte dei contraenti, una manifestazione espressa era invece richiesta per il caso contrario di disdetta, come avvenuto nel caso di specie.

Da quanto ora osservato si ricava che la Ing. Marzio Giannoni era in grado di percepire il carattere lesivo delle note sindacali rispetto al proprio interesse al rinnovo del rapporto concessorio e ciò nondimeno non ha proposto una tempestiva impugnazione contro tali atti.

11. Per tutte le considerazioni svolte in precedenza l’appello deve essere respinto (potendosi quindi prescindere dall’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune di Bagnoli Irpino in memoria di replica).

Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna l’appellante Società Ing. Marzio Giannoni s.a.s. a rifondere al Comune di Bagnoli Irpino le spese di causa, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

                                                                                                       

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